La Suprema Corte di Cassazione con ordinanza 10728 del 22/04/2026 ha stabilito che nel contenzioso bancario è il correntista che deve produrre il contratto di conto corrente nel caso in cui agisca per la ripetizione degli indebiti e che l’obbligo della banca di esibire la documentazione contrattuale si prescrive in dieci anni.
Un interessante sentenza della Corte di Cassazione, n. 10728 pubblicata il 22 aprile 2026, ha stabilito tre importanti principi di diritto in risposta a due tematiche differenti ma strettamente correlate.
Il correntista deve produrre il contratto di conto corrente.
La prima tematica riguarda quali siano gli oneri probatori che gravino sul correntista il quale agisca in giudizio nei confronti dell’Istituto di credito al fine di ottenere l’accertamento della nullità di clausole contrattuali e la conseguente condanna alla restituzione delle somme indebitamente versate in forza delle pattuizioni nulle.
A questo primo quesito la Corte ha risposto enunciando il seguente principio di diritto:
“Nel giudizio introdotto dal correntista nei confronti della banca, volto alla rideterminazione del saldo di conto corrente attraverso l’eliminazione degli addebiti effettuati dalla banca in applicazione di clausole contrattuali nulle, con conseguente domanda di ripetizione dell’indebito maturato, ai sensi dell’art. 2033 c.c., l’adempimento dell’onere probatorio dei pagamenti effettuati e del difetto di causa solvendi, gravante sull’attore ai sensi dell’art. 2697 comma 1 c.c., si estende alla produzione del contratto di conto corrente, sulla base del quale va verificata la pattuizione delle clausole che si assumono affette da nullità, in funzione della quale produzione il correntista onerato, che deduca di non essere in possesso del contrato poiché la banca non ha adempiuto all’obbligo di consegna, può richiederne copia alla banca ex art. 117 del D.Lgs. 385/93 (c.d. Testo unico bancario)”.
L’obbligo della banca di esibire la documentazione contrattuale si prescrive in dieci anni.
La seconda tematica riguarda quale sia il termine di prescrizione del diritto di ottenere dall’Istituto di credito la consegna del contratto nel caso in cui la banca non abbia adempiuto spontaneamente a tale obbligo.
Al riguardo, la Suprema Corte ha enunciato i seguenti principi di diritto:
– “Il diritto all’adempimento dell’obbligazione di consegna del contratto prevista dall’art. 117 del D.Lgs. 385/93 è soggetto a prescrizione ordinaria decennale decorrente dalla data di stipulazione del contratto”.
“L’obbligo della banca di consegnare al correntista copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, secondo l’art. 119 comma 4 del D.Lgs. 385/93, si estende al contratto di conto corrente e agli estratti conto.”
Un breve commento sulla sentenza.
Nel commentare questa sentenza non si può fare a meno di rilevare che la Cassazione ha messo una pietra tombale sull’annosa diatriba in Dottrina e Giurisprudenza inerente all’onere della prova relativa ai contratti bancari, che ha contrapposto il principio della “vicinanza della prova” alla più rigida tesi dell’onere della prova posto sempre a carico di chi esperisce un’azione giudiziale.
Spesso i correntisti chiedono di effettuare una perizia econometrica per la determinazione delle somme indebitamente versate alla banca, magari su rapporti di conto corrente esistenti da vari decenni, ma non hanno il contratto originario sottostante al rapporto di conto corrente.
Abbiamo sempre sconsigliato di intraprendere un contenzioso bancario in questa situazione perché l’alea di soccombere in giudizio per mancato assolvimento dell’onere probatorio era troppo elevata.
Purtroppo, molti correntisti, abbagliati da suggestive promesse di recuperare fantomatici tesoretti, hanno intrapreso contenziosi nei confronti delle banche col solo esito di perdere la causa e rimetterci migliaia di euro per spese di giustizia, spese legali e spese di perizia.
Molto probabilmente la sentenza in commento sconsiglierà i più incauti dall’intraprendere un contenzioso temerario.
Dal punto di vista operativo, se un correntista intende intraprendere un contenzioso contro una banca, da ora in poi saprà che deve prima reperire tutta la documentazione contrattuale necessaria.
Quindi, il correntista non potrà più sperare che un ordine di esibizione del Giudice (ex art 210 del Codice di Procedura Civile) possa sopperire alla lacuna documentale e quindi, in qualche misura, alleviare l’onere probatorio su di lui incombente, in particolare per gli estratti conto e i contratti risalenti ad oltre dieci anni prima dell’instaurazione del contenzioso.